VOTO FUORI SEDE: NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI ELETTORI FUORI REGIONE

La legge 9 ottobre 2026, n. 180 introduce una disciplina stabile che consente agli elettori temporaneamente domiciliati in un'altra regione di votare senza rientrare nel Comune di residenza.

Data:

22 ottobre 2026

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Descrizione

CHI PUÒ VOTARE FUORI SEDE

Possono richiedere di votare fuori sede gli elettori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Motivi di studio o di lavoro: elettori temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, con una permanenza prevista di almeno 9 mesi.
  • Motivi sanitari: elettori che, per documentate esigenze di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamenti medici per almeno 3 mesi, compresa la data della consultazione, presso una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale.
  • Esigenze di assistenza familiare: caregiver familiari che prestano assistenza alle persone interessate e genitori o familiari conviventi che accompagnano o assistono minori sottoposti a cure, secondo i requisiti previsti dalla legge.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure mediante strumenti telematici.

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti.

Nella richiesta devono inoltre essere indicati l'indirizzo completo del domicilio temporaneo e, ove possibile, un recapito di posta elettronica.

La domanda può essere revocata con le stesse modalità e nei termini previsti per la presentazione.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La legge stabilisce scadenze differenti in base alla motivazione per cui si richiede il voto fuori sede:

  • Studio e lavoro: entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le consultazioni. Se i requisiti maturano successivamente, la domanda può essere presentata entro 30 giorni dal loro verificarsi e, in ogni caso, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.
  • Motivi sanitari e assistenziali: entro il 45° giorno antecedente la data della consultazione.

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 22/10/2026